Detrazione trasporti pubblici e buoni TPL nella Legge di Bilancio 2018
Detrazione trasporti pubblici e buoni TPL nella Legge di Bilancio 2018
Una delle misure più popolari che il Governo ha approvato nella Legge di Bilancio 2018 è quella relativa alla detrazione sugli abbonamenti ai trasporti pubblici dal 2018. Si tratta di una delle due agevolazioni fiscali in favore dei pendolari.
L’altra misura riguarda direttamente il rimborso o il pagamento diretto da parte del datore di lavoro delle spese di abbonamento ai trasporti dei dipendenti, i cosiddetti buoni TPL.
Il Governo intende quindi favorire i pendolari con un’agevolazione fiscale che consente il recupero attraverso le detrazioni fiscali di una parte della spesa sostenuta per l’abbonamento ai mezzi pubblici (tram, bus, metro, treni, tav, ecc).
E dall’altro lato incentivare con un ulteriore misura lavoratori e datori di lavoro a stipulare accordi aziendali o anche regolamenti atti ad introdurre nelle imprese l’erogazione di beni e servizi ai dipendenti che accompagnano la retribuzione in denaro. In questo caso consentendo rimborsi esentasse ai dipendenti per abbonamento trasporti (buoni TPL).
La norma è finalizzata ad introdurre norme di agevolazioni fiscali a favore degli utenti del trasporto pubblico al fine di incentivare l’uso dei mezzi pubblici e ridurre quello dei mezzi privati e di congestionare il traffico con benefici di carattere ambientale, con particolare riferimento alle grandi aree urbane. In particolare
- con la prima agevolazione il Governo interviene, novellando l’articolo 15 del TUIR, per introdurre la detraibilità delle spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale dall’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore, in ciascun periodo di imposta, a 250 euro annui.
- con la seconda agevolazione il Governo introduce, per la prima volta, agevolazioni fiscali per i “buoni TPL”, stabilendo che le somme rimborsate dal datore di lavoro o le spese direttamente sostenute da quest’ultimo per l’acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari non concorrano a formare reddito di lavoro dipendente, analogamente a quanto già oggi avviene per i “buoni pasto”.
Vediamo nel dettaglio le due misure che stanno per essere introdotte dalla Legge di Bilancio 2018.
Detrazione 19% per abbonamento ai trasporti.
E’ stata inserita al comma 1 dell’art. 15 del TUIR, che comprende tutte le detrazioni fiscali del 19% da fruire principalmente attraverso la presentazione della dichiarazione dei redditi, modello 730 e modello Redditi PF), una lettera i-decies) che introduce la detrazione fiscale del 19% sugli abbonamenti al trasporto pubblico.
Più precisamente è stata introdotta la seguente normativa all’art. 1, comma 15 del TUIR: “Dall’imposta lorda si detrae per un importo pari al 19% dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:
- i-decies) le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro”.
Questo innesto consente quindi a tutti i contribuenti italiani di poter beneficiare accanto alle detrazioni del 19% storiche quali quelle per le spese sanitarie con franchigia di 129,11, le spese veterinarie, le spese funebri, le spese per gli interessi passivi del mutuo, le spese per la frequenza di scuole e università anche dei figli, ecc., anche la detrazione del 19% per le spese per abbonamenti ai mezzi pubblici.
Quali abbonamenti sono detraibili.
Il riferimento di legge è a tutti quegli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, quindi la norma interessa tutti i pendolari, anche quelli che utilizzano i treni ad alta velocità. Così come gli abbonamenti a bus, tram, metro, ecc.
Per abbonamento si intende un titolo di trasporto che consenta al titolare autorizzato di poter effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull’intera rete, in un periodo di tempo specificato. Pertanto dovrebbero rientrare nell’agevolazione fiscale tutti gli abbonamenti che comportano un utilizzo continuo del mezzo di trasporto pubblico.
I biglietti orari o giornalieri non dovrebbero essere inseriti nell’agevolazione fiscale. Quindi non possono beneficiare dell’agevolazione i titoli di viaggio con una durata oraria, anche se superiore a quella giornaliera (esempio i biglietti che consentono un abbonamento per 3 giorni).
Per servizi di trasporto pubblico locale, regionale o interregionale devono intendersi quelli aventi ad oggetto trasporto di persone, ad accesso generalizzato, resi da enti pubblici ovvero da soggetti privati affidatari del servizio pubblico sulla base di specifiche concessioni o autorizzazioni da parte di soggetti pubblici. Quindi dovrebbero rientrare nell’agevolazione qualsiasi abbonamento al trasporto pubblico, indipendentemente dal mezzo utilizzato (autobus, treni, navi, ecc.).
Quando si parla di trasporto pubblico locale, regionale o interregionale, si intende anche il trasferimento tra diverse regioni.
La detrazione mezzi pubblici spetta anche per i familiari.
Vediamo ora a chi spetta e per quali familiari spetta la detrazione.
La Legge di Bilancio 2018 oltre ad introdurre la lettera i-decies) sopra descritta, estende a tali contribuenti, anche le disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 15 del TUIR. In sostanza la detrazione del 19% spetta al contribuente per la propria spesa personale per i trasporti pubblici, ma spetta al contribuente stesso anche se gli oneri (ossia la spesa per traporto pubblico) “sono stati sostenuti nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12 del TUIR che si trovino nelle condizioni ivi previste”.
Quindi la detrazione per spese per abbonamenti pubblici spettano anche per coniuge (non legalmente ed effettivamente separato) e figli a carico (naturali riconosciuti, adottivi e affidati).
Importo detrazione massima spettante: fino a 47,50 euro di risparmio.
La norma introduce una detrazione Irpef del 19% anche per le spese per abbonamento ai trasporti pubblici nel limite di spesa per anno solare di 250 euro. Ciò vuol dire che il contribuente potrà “scaricare” il 19% della spesa sostenuta per l’abbonamento fino ad un massimo di 250 euro, tale da garantirgli un risparmio effettivo massimo del 19% di 250 euro, ossia 47,50 euro annui.
E’ quindi possibile risparmiare sull’Irpef dal 2018, attraverso la presentazione della dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi PF) fino ad un massimo di 47,50 euro annui. Ovviamente la detrazione fiscale segue la normativa generale sulle detrazioni fiscali, quindi tale detrazione fino a 47,50 euro annui va a ridurre l’imposta lorda Irpef da pagare calcolata su tutti i redditi del contribuente, con la logica conseguenza che coloro che sono incapienti perché hanno un reddito troppo basso, non avranno diritto alla detrazione sulle spese per abbonamento pubblico, in quanto già non pagano l’Irpef per effetto delle altre detrazioni fiscali (per lavoro dipendente o autonomo).
Documentazione da conservare.
Come per tutte le detrazioni fiscali di cui ogni contribuente può fruire, e disciplinate dal TUIR, anche per la detrazione per abbonamento ai trasporti pubblici segue le regole di conservazione della documentazione fiscale attestante l’agevolazione. Quindi i contribuenti sono tenuti ad acquisire e conservare una specifica documentazione da esibire in caso di richiesta da parte dell’ufficio e/o in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi con l’assistenza dei CAF o degli intermediari abilitati.
In sostanza per poter “scaricare” le spese per l’abbonamento ai trasporti pubblici nel modello 730 occorre conservare il titolo di viaggio, quindi l’abbonamento.
Dal punto di vista fiscale, va detto che il decreto 30 giugno 1992 ha stabilito che per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, e per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura se non a richiesta dal cliente, i biglietti di trasporto assolvono la funzione dello scontrino fiscale.
Nell’abbonamento, per essere ritenuto valido ai fini fiscali, occorre che vi siano delle precise indicazioni quali
- ditta, denominazione o ragione sociale o nome e cognome della persona fisica ovvero il logos distintivo dell’impresa e numero di partita IVA del soggetto emittente il titolo di viaggio o che effettua la prestazione di trasporto;
- descrizione delle caratteristiche del trasporto;
- ammontare dei corrispettivi dovuti;
- numero progressivo;
- data da apporre al momento dell’emissione o della utilizzazione.
Buoni TPL: L’agevolazione per i datori che pagano l’abbonamento al dipendente.
La normativa introdotta nella Legge di Bilancio 2018 in corso di approvazione non tratta solo la detrazione fiscale per l’acquisto di abbonamenti pubblici da parte del contribuente, ma si arricchisce anche di un’agevolazione fiscale per i datori di lavoro che pagano l’acquisto dell’abbonamento di trasporto pubblico ai propri dipendenti.
La normativa sulla Legge di Bilancio 2018 introduce anche una lettera d-bis) all’art. 51, comma 2, del TUIR: “
b) all’articolo 51, comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente ” d-bis) le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o da quest’ultimo direttamente sostenute, volontariamente e/o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell’articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12;“.
L’articolo 51 del TUIR tratta la determinazione del reddito da lavoro dipendente dei lavoratori e prevede che qualsiasi somma o valore in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazione liberale, in relazione al rapporto di lavoro, costituisce per il lavoratore reddito da lavoro dipendente, quindi va tassato con l’Irpef. La stessa normativa però al comma 2 dell’art. 51 elenca una serie di casi in cui c’è un bene o servizio reso al dipendente che è esentasse, ossia che “non concorre a formare del reddito”.
Oltre ai contributi previdenziali a carico del lavoratore ed a carico dell’azienda, sono esentasse, ossia non rientrano nel reddito del lavoratore, anche una serie di beni e servizi erogati nell’ambito del cosiddetto Welfare aziendale a seguito di contratto aziendale stipulato con le organizzazioni sindacali o anche regolamento aziendale avente un obbligo negoziale tra datore di lavoro e lavoratori.
Il trasporto aziendale. Fino al 2017 era possibile per il datore di lavoro erogare ai dipendenti, alla loro generalità o a categorie di dipendenti, ai sensi della lettera d) del comma 2 dell’art. 51 del TUIR “prestazioni di servizi di trasporto collettivo” e nella norma è indicato che il servizio è esentasse anche se tali prestazioni di servizi di trasporto pubblico collettivo erano “affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici”. Dal 2018 la normativa sul tema si allarga. Vediamo perché.
La novità del trasporto pubblico pagato dall’azienda ed esentasse per il lavoratore. Come detto viene introdotta la lettera d-bis) sopra riportata che consente letteralmente al datore di lavoro di pagare o rimborsare ai dipendenti, ma anche ad alcune categorie di essi (si pensi agli impiegati o agli operai, ma anche ad esempio agli addetti alle vendite o ad una categoria particolare di lavoratori aventi la stessa mansione), le spese per il trasporto pubblico locale. Con una doppia agevolazione fiscale: tali somme sono esentasse per il lavoratore e interamente deducibili per il datore di lavoro, che quindi può far rientrare tali spese tra i costi sostenuti nell’esercizio della propria impresa.
Non solo, come per la detrazione diretta spettante a qualsiasi contribuente, anche questa agevolazione fiscale spettante ai datori di lavoro e ai lavoratori, è estesa ai familiari indicati nell’art. 12 del TUIR, quindi coniuge e figli ad esempio. In sostanza, il datore di lavoro può attribuire al dipendente un rimborso spese di trasporto pubblico, sempre per l’abbonamento, anche per i figli.
Per fare ciò, quindi per poter ritenere tali rimborsi esentasse per il lavoratore e interamente deducibili per il datore di lavoro, l’erogazione del rimborso o il pagamento dell’abbonamento al trasporto pubblico da parte del datore di lavoro deve essere indirizzato alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee di essi, e quindi non può essere destinato ad un solo dipendente.
Non solo, tale erogazione di rimborso o pagamento diretto dell’abbonamento deve essere la conseguenza di un accordo sindacale, quindi anche un contratto aziendale, oppure derivante dalla stipula di un regolamento aziendale avente obbligo negoziale. Che significa? Che il datore di lavoro deve approvare, con firma anche dei dipendenti interessati, un regolamento che include questo riconoscimento di rimborso o pagamento diretto dell’abbonamento al trasporto pubblico, con un obbligo negoziale datoriale. Ossia, con un obbligo da parte del datore di lavoro di erogare tale somma o rimborso per abbonamento al trasporto pubblico, per un determinato lasso di tempo (si pensi ad uno o due anni). E ciò può essere fatto anche nell’ambito di un accordo o regolamento che introduce anche politiche di welfare aziendale, che sono agevolate ai sensi dell’art. 51, comma 2 lettere f, f-bis), f-ter), f-quater) del TUIR.
Testo nuova normativa detrazioni trasporti pubblici nella Legge di Bilancio 2018
Riportiamo ora, per completezza espositiva, la normativa indicata nel testo ufficiale della Legge di Bilancio 2018:
Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico
Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 15:
1) nel comma 1, dopo la lettera i-nonies), e’ inserita la seguente: “i-decies) le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro;
2) nel comma 2, primo periodo, le parole “e i-sexies” sono sostituite dalle seguenti: “, isexies e i-decies”; inoltre, le parole “per gli oneri di cui alla lettera f) il limite complessivo ivi stabilito ” sono
sostituite dalle seguenti: ” per gli oneri di cui alle lettere f) e i-decies) i limiti complessivi ivi stabiliti”;
b) all’articolo 51, comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente ” d-bis) le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o da quest’ultimo direttamente sostenute, volontariamente e/o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell’articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12″.
Fonte: Detrazione trasporti pubblici e buoni TPL nella Legge di Bilancio 2018