Con il fotovoltaico adesso è più facile aiutare il pianeta
Ridurre il consumo energetico è diventato, oggi , un imperativo che deve entrare nel patrimonio culturale, oltre che economico, di ogni cittadino. Il problema della salvaguardia dell'ambiente deve partire dalla base, a cominciare, ad esempio, anche dal miglioramento dell'efficienza energetica degli immobili residenziali. I condomini, in collaborazione con ditte di elettricisti qualificati, sono in prima fila in questo processo di cambiamento, che è iniziato con l'adesione di nuove prescrizioni in tema di consumi energetici.
In tale ottica, già erano state modificate le procedure previste dalla più remota legge n.10 del 1991 per gli interventi, oltre che sugli edifici, anche sugli impianti comuni finalizzati al contenimento del consumo energetico.
All'assemblea del condominio veniva concessa la possibilità di disporne l'installazione con una delibera da assumersi con maggioranze davvero minime, purché preceduta da apposita diagnosi energetica redatta da un tecnico specializzato che accertasse esattamente l'idoneità degli interventi a procurare un risparmio dei consumi. Anche il nuovo legislatore, con la recente riforma della disciplina condominiale (legge n. 220/ 12); ha ribadito tale facoltà, a seconda che questi interventi siano o meno esattamente individuati attraverso un attestato di certificazione energetica (più noto come "ACE") o una diagnosi energetica.
Nel primo caso, le relative decisioni condominiali sono valide se adottate con il voto favorevole espresso dalla maggioranza degli intervenuti e con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio; nel secondo, invece, l'intervento rientra in quella nuova figura delle cosiddette " innovazioni di interesse sociale" che il legislatore ha previsto con la recente riforma ( il nuovo II comma dell'art. 1120 del Codice civile), in quelle opere cioè che permettono un uso migliore, più comodo e più redditizio delle singole unità immobiliari di proprietà di ciascun condomino, senza arrecare danno e incomodo nel godimento delle parti o servizi comuni da parte di tutta la collettività condominiale. La relativa delibera deve essere assunta dalla maggioranza degli intervenuti in assemblea e per almeno la metà dei millesimi.
E se l'assemblea non delibera? Il comma II del nuovo articolo 1122 bis concede anche la possibilità ai singoli condomini di installare, su lastrico solare o su altra superficie comune o su parti di proprietà individuale, impianti di energia da fonti rinnovabili non centralizzati e a loro uso esclusivo. L'intervento può essere eseguito senza preventiva autorizzazione dell'assemblea e solo , semmai, sotto il suo controllo. In tal caso è previsto l'obbligo di indicare all'amministratore il contenuto specifico e modalità degli interventi. Spetta, inoltre, all'assemblea decidere, con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti e portatori di almeno e due terzi dei millesimi, come ripartire tra gli interessati l'uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni.